A seguito dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia, il Governo è intervenuto sulla disciplina della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis del Codice penale ampliandone l’ambito di operatività.
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto può applicarsi ora anche a diverse fattispecie di reato penali-tributarie in precedenza escluse.
Quando si applica l’istituto delle tenuità del fatto
L’art. 131 bis c.p., nella sua nuova formulazione, si applica ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva.
Tale norma prevede un’esclusione della punibilità quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
I criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di “particolare tenuità del fatto” sono:
– la tenuità dell’offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e a seguito della riforma anche sulla condotta successiva al reato;
– la non abitualità del comportamento dell’autore.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Inoltre, la disposizione precisa che il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Tenuità del fatto e reati tributari
L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, fin dalla sua introduzione, poteva essere applicato soltanto agli illeciti tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000 che rientravano nei limiti di pena previsti.
Si trattava dei reati di:
- dichiarazione infedele (art. 4);
- omessa dichiarazione (art.5);
- omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10 bis);
- omesso versamento di IVA (art. 10 ter);
- indebita compensazione di crediti non spettanti e inesistenti (art. 10 quater);
- ipotesi non aggravata di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
A seguito della Riforma e tenuto conto di tutti gli aspetti rilevanti nel caso concreto, il difensore potrà invocare la tenuta del fatto anche per i seguenti reati fiscali:
- dichiarazione fraudolenta tramite false fatture, nell’ipotesi attenuata prevista dal comma 2-bis dell’art. 2
che prevede una cornice edittale meno severa pari nel minimo ad un anno e sei mesi di reclusione, qualora gli elementi passivi fittizi inseriti in dichiarazione siano di modesta entità e in particolare inferiori a euro 100.000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nell’ipotesi attenuata prevista dal comma 2-bis dell’art. 8;
che prevede l’applicazione della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a 100.000.
- indebita compensazione con crediti inesistenti prevista dall’art. 10 quater;
che prevede la punizione con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, di chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti per un importo non superiore a 50.000 €;
- sottrazione fraudolenta, anche nelle ipotesi aggravate prevista dall’art. 11.
In particolare, per ciò che concerne la tenuità dell’offesa, il Giudice potrebbe valutare: il quantum dell’imposta evasa, verificando l’entità del superamento della soglia di rilevanza penale, il grado del dolo o la personalità del soggetto (precedenti penali).
Reati fiscali esclusi dall’applicabilità dell’Art. 131 bis C.P.
Sono esclusi, quindi, i reati tributari con minimo edittale superiore ai 2 anni:
- dichiarazione fraudolenta qualificata aggravata sopra i 100 mila euro (art. 2);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- emissione di fatture false sopra i 100 mila euro (art. 8);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10).
La rilevanza del pagamento del debito
Anche in riferimento a questo profilo, la riforma Cartabia ha apportato un’ulteriore novità, inserendo nell’articolo 131 bis c.p. un nuovo parametro di riferimento.
Infatti, la valutazione della particolare tenuta dell’offesa deve essere effettuata anche “in considerazione della condotta susseguente al reato”; condotta che nei reati tributari può ben consistere nel pagamento del debito tributario.
Di conseguenza, a fronte dell’estinzione del debito tributario il soggetto potrà garantirsi la non punibilità.
Sul punto, si segnala che contrariamente a quanto previsto dall’art. 13 co. 2 D.lgs 74/2000, per cui: le frodi fiscali, le dichiarazioni infedeli e omesse non sono punibili qualora i debiti tributari siano stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, purché il ravvedimento sia intervenuto prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Il nuovo art. 131 bis c.p., al contrario, incentiva l’estinzione del debito anche nel caso in cui il contribuente abbia già avuto conoscenza di un procedimento avviato, poiché se le violazioni riguardano importi non elevati e quindi risultano come particolarmente tenui, egli potrà beneficiare della non punibilità.
In conclusione
Nei casi sopracitati è opportuno rivolgersi per una maggiore tutela ad un professionista qualificato.
L’avvocato penalista, prima di chiedere l’applicazione della tenuità del fatto nel giudizio penale, valuterà assieme al proprio assistito vari aspetti tra cui, ad esempio, gli effetti che l’applicazione dell’istituto potrebbe avere in un eventuale e parallelo procedimento tributario pendente innanzi le Commissioni tributarie.