Con la legge n. 41 del 23 marzo 2016, nel tentativo di contrastare l’emergenza sociale rappresentata dalla diffusione degli incidenti stradali, sono state introdotte nel Codice Penale due nuove ipotesi di reato: l’omicidio stradale (art. 589 bis codice penale) e le lesioni personali stradali (art. 590 bis codice penale). Sempre nella stessa ottica, il legislatore ha previsto la procedibilità d’ufficio per tali reati (non sarà necessaria quindi una querela della persona offesa perché si apra un procedimento penale).
Pertanto, se si viene coinvolti in un incidente stradale, come responsabile o come vittima, oltre al profilo del risarcimento del danno, è da approfondire sin da subito l’aspetto relativo alle eventuali conseguenze penali della condotta, anche per sinistri all’apparenza non particolarmente gravi.
L’avvocato, con l’ausilio di tecnici esperti, potrà chiarire la dinamica del sinistro e le conseguenti responsabilità, valutando la migliore strategia, come per esempio la necessità di svolgere indagini difensive.
L’omicidio stradale (art. 589 bis codice penale)
Tale norma prevede tre ipotesi delittuose di diversa gravità a cui corrispondono differenti sanzioni.
- L’omicidio stradale (non aggravato) compiuto in violazione delle norme previste dal Codice della Strada è punito, a titolo di colpa, con la reclusione da 2 a 7 anni.
- L’omicidio stradale (aggravato) commesso dal conducente di un veicolo, che si trovi in uno stato di ebbrezzacompreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, è punito, invece, con la reclusione da 5 a 10 anni. La stessa pena viene applicata anche per l’omicidio stradale (aggravato) dovuto a condotte imprudenti del conducente (in cui la morte sia causata ad esempio dall’eccesso di velocità, dall’inversione di marcia a ridosso di incroci e/o dossi, dal passaggio a semaforo rosso o dalla circolazione contromano).
- L’omicidio stradale (aggravato) nelle ipotesi in cui venga commesso sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1.5 g/l è sanzionato con una pena più severa dagli 8 ai 12 anni di reclusione.
Inoltre, in tutte queste ipotesi, la pena è aumentata se il soggetto che commette il reato è sprovvisto di regolare patente di guida o di assicurazione obbligatoria RC Auto.
Le lesioni stradali (art. 590 bis codice penale)
Anche per le lesioni personali stradali, la cui disciplina è contenuta nell’art. 590 bis, è prevista una tripartizione in base alla gravità:
- l’ipotesi generale sanziona con la reclusione da 3 mesi ad 1 anno le lesioni gravi e da 1 anno a 3 anni le lesioni gravissime;
- nel caso diguida sotto l’effetto di sostanze alcoliche con tasso alcolemico compreso tra 0,8g/l e 1,5g/l è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 anni a 4 per le lesioni gravissime;
- nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è prescritta la reclusione da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 anni per lesioni gravissime.
Casi particolari
- Omicidio stradale plurimo
Nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone, viene applicata la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, con un massimo di pena che viene stabilito in diciotto anni.
- L’attenuante della concausa
Con la riforma del 2016 è stata introdotta un’unica circostanza attenuante in merito alla responsabilità dell’agente, secondo la quale: “quando l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà” (art. 589 bis – 590bis, 7 comma codice penale).
Tale circostanza ricorre non solo nelle ipotesi costituite dal contributo colposo fornito dalla vittima nella determinazione dell’evento, ma anche in ogni altra ipotesi che sia dipesa dalla condotta di altri conducenti e da altri fattori esterni da individuarsi di volta in volta.
In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’attenuante in questione possa configurarsi nel caso in cui un attraversamento della carreggiata da parte di animali selvatici influisca sul normale decorso causale, determinando manovre anomale da parte dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (Cass. Pen. Sez. IV, n. 54576/2018).
- Omicidio stradale aggravato dalla fuga del conducente
Con l’art. 589 ter codice penale, il legislatore ha introdotto un ulteriore aumento di pena da un terzo a due terzi nel caso in cui il conducente si dia alla fuga.
Sanzioni amministrative accessorie
La sospensione e la revoca della patente di guida previste dall’art. 222 del Codice della Strada per le fattispecie di cui al presente articolo, a seguito di un’importante sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 88/2019), devono essere così intese:
- nei casi di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime (ossia nell’ipotesi di fattispecie base o aggravate da circostanze diverse dallo stato di ebbrezza grave e di alterazione dovuta all’uso di stupefacenti) il giudice applicherà la sospensione della patente in base alle peculiarità del caso concreto;
- nei casi di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime aggravati dallo stato di ebbrezza grave o dall’alterazione dovuta all’uso di stupefacenti deve necessariamente conseguire la revoca della patente.
A fronte delle modifiche normative e dell’aggravamento delle conseguenze sanzionatorie, nonché della complessità della materia, che coinvolge gli ambiti assicurativo, giuslavoristico, civilistico, ecc…, la tutela delle vittime dei reati stradali e degli autori degli stessi necessita di un approccio multidisciplinare e mirato alle specificità del caso concreto.