La bancarotta è il reato che si attribuisce all’imprenditore fallito quando, nel corso dell’attività di impresa, pur continuando a disporre di mezzi finanziari per onerare i debiti contratti, assume contegni fraudolenti, con conseguente ed evidente danno ai creditori.

La figura della bancarotta rappresenta il più classico tra i reati fallimentari e la sua natura è scandita da varie tipologie delittuose che vanno dalla bancarotta fraudolenta e semplice, alla bancarotta patrimoniale, documentale e preferenziale, per poi passare alla bancarotta propria e impropria.

Il comune denominatore delle fattispecie di reato appena citate è la presenza di una procedura concorsuale nei confronti di un imprenditore insolvente.

Il delitto in questione viene disciplinato e punito dalla c.d. Legge Fallimentare contenuta nel titolo VI del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, oggi riformata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza introdotto dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Attraverso quest’ultimo intervento normativo, il Legislatore ha voluto salvaguardare il patrimonio dell’impresa e la conseguente equa distribuzione tra i diversi creditori.

Infatti, il bene giuridico tutelato dalla Legge è l’interesse al corretto andamento delle relazioni economiche e l’interesse a conoscere la reale consistenza del patrimonio ed il movimento degli affari.

I soggetti attivi del reato possono essere vari: l’imprenditore (che può essere dichiarato fallito), il direttore generale d’azienda, gli amministratori e i sindaci di società, i liquidatori di società, l’institore, i soci illimitatamente responsabili dichiarati falliti, nonché l’amministratore di fatto dell’impresa.

Le condotte che integrano il reato sono molteplici: e danno vita a vari tipi di bancarotta, che sono poi puniti diversamente a seconda della loro gravità. 

Una prima distinzione è tra la BANCAROTTA SEMPLICE e quella FRAUDOLENTA.

Bancarotta semplice

La bancarotta si definisce semplice quando l’imprenditore:

  • ha sostenuto spese personali sproporzionate rispetto alle entrate;
  • ha compiuto operazioni imprudenti per aggravare o ritardare o evitare il fallimento;
  • non ha rispettato precedenti obbligazioni derivanti da altre procedure concorsuali;
  • ha tenuto in modo irregolare o incompleto le scritture contabili.

Per la bancarotta semplice la pena va dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione.

Bancarotta fraudolenta

La bancarotta fraudolenta è caratterizzata, invece, dalla volontà dell’imprenditore di danneggiare i creditori a proprio esclusivo vantaggio e può essere:

  • PER DISTRAZIONE: l’imprenditore sottrae, occulta, distrugge o distrae beni della società per arricchire sé stesso;
  • PREFERENZIALE: l’imprenditore paga solo alcuni creditori e lascia gli altri senza nulla su cui poter soddisfare il proprio credito;
  • DOCUMENTALE: l’imprenditore distrugge, manomette, nasconde i libri contabili allo scopo di impedire la ricostruzione patrimoniale dell’impresa.

Per la bancarotta fraudolenta sono previste pene dai 3 ai 10 anni di reclusione e l’applicazione di sanzioni accessorie.

Casi particolari: prelievo e restituzione di somme

Le condotte imprenditoriali di chi preleva somme anche a titolo di restituzione di versamenti in conto capitale (effettuate dai soci a favore della società poi fallita) integrano il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto non dando luogo ad alcun credito liquido ed esigibile nel corso della vita della società, operando per tali somme il criterio di postergazione ex art. 2467 c.c. (Cassazione penale, Sez. V, n. 32930/2021).

Come pure, sempre in materia di prelievo di somme, integra il reato anche il comportamento dell’amministratore che provveda al pagamento di prestazioni lavorative svolte a favore della società poi fallita, durante il periodo di dissesto della stessa configurandosi quindi il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione.

Infine, anche la restituzione di versamenti effettuati dai soci a titolo di mutuo o prestito integra il reato di bancarotta fraudolenta, in questo caso preferenziale (Cassazione penale, Sez. V, n. 35365/2016).

Bancarotta e patteggiamento

Il reato di bancarotta rientra fra i reati ammessi alla procedura di patteggiamento.

Con il patteggiamento l’imprenditore può, attraverso un procedimento semplificato, ottenere uno sconto di pena fino ad un terzo, rinunciando tuttavia ad una serie di diritti, fra i quali il diritto a provare la propria innocenza e a controvertere sulla qualificazione giuridica del fatto.

Il patteggiamento può comportare inoltre l’inapplicabilità delle pene accessorie e l’esonero dal pagamento delle spese processuali.

Per evitare di essere incriminati per reati di questa tipologia, si suggerisce agli imprenditori (ed alle categorie di soggetti sopra richiamati), qualora sovvenga un dubbio riguardo alla corretta gestione dell’impresa e del suo patrimonio, di richiedere un parere preventivo ad un avvocato penalista.

Il professionista nel guidare l’imprenditore nella prevenzione dei reati, ne tutela anche la reputazione ed il patrimonio e coadiuvandolo può favorire una corretta gestione della compliance strutturata, efficace ed adeguata alle esigenze aziendali e del mercato.