Con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, il sistema giuridico italiano ha subito importanti modifiche, soprattutto riguardo alla procedibilità di molti reati che diventano “a querela” della persona offesa (anziché di ufficio, cioè perseguiti senza bisogno di una querela, con l’azione penale avviata direttamente dalle autorità competenti).
- Nuove regole sulla procedibilità a querela nel delitto di furto
Il delitto di furto, disciplinato dagli articoli 624 e seguenti del Codice penale, ha subito un sostanziale cambiamento, passando da una procedibilità d’ufficio a una procedibilità a querela in molti casi, anche nei casi aggravati ex art. 625 Codice penale.
Ora, ad esempio, anche nella forma aggravata dell’esposizione del bene alla pubblica fede, il furto è procedibile a querela di parte.
Tuttavia, vi sono dei casi in cui il reato di furto rimane procedibile d’ufficio, come stabilito dall’articolo 624 comma 3 del Codice penale, che recita: “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis”.
- Casi di procedibilità d’ufficio
Il furto è procedibile d’ufficio nei seguenti casi:
- quando la persona offesa è incapace, per età o infermità;
- nei casi indicati al numero 7 del primo comma dell’articolo 625 c.p., ovvero se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, sottoposte a sequestro o pignoramento o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
- nel caso previsto dal numero 7-bis dello stesso articolo, se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all’erogazione di energia, servizi di trasporto, telecomunicazioni o altri servizi pubblici o privati in regime di concessione pubblica;
- e sicuramente nei casi di furto in abitazione e furto con strappo disciplinati dall’art. 624 bis c.p..
- Pronunce recenti della Corte Suprema di Cassazione sul tema
La Corte Suprema di Cassazione ha fornito chiarimenti importanti su questi aspetti.
Ad esempio, i giudici di legittimità hanno statuito che il furto di energia elettrica, aggravato ex art. 625, n. 7 Codice penale, è ancora procedibile d’ufficio poiché si tratta di un bene destinato a servizio pubblico.
In particolare, la Corte ha affermato: “La procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa è esclusa ove la persona offesa risulti incapace, per età o per infermità, oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex art. 625, n. 7, c.p., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7-bis. Ne consegue che, essendo stata la condotta commessa su un bene, come l’energia elettrica, destinato a servizio pubblico, il reato deve ritenersi tuttora procedibile d’ufficio” (C., Sez. IV, 8.2-7.3.2023, n. 9452).
Inoltre, riguardo alle aggravanti di cui ai n. 2 (se il colpevole usa violenza sulle cose) e 7, quest’ultima con riferimento al fatto di aver agito su cosa esposta per necessità e per destinazione alla pubblica fede, la Corte ha ulteriormente precisato: “Laddove la contestazione formulata nei confronti dell’imputato contempla le circostanze aggravanti di cui all’art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., (quest’ultima relativamente al fatto di aver agito su cosa esposta per necessità e per destinazione alla pubblica fede), il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto la procedibilità a querela di parte, limitando la procedibilità d’ufficio ad alcune, limitate, eccezioni, tra le quali rientra quella, anch’essa contemplata al predetto n. 7), in cui il fatto sia commesso su cose destinate a pubblico servizio. In difetto della necessaria querela, dunque, l’azione penale rispetto al reato di furto aggravato non può essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilità” (C., Sez. IV, 29.11.2023-1.2.2024, n. 4321).
- L’importanza di sporgere querela e seguire il procedimento penale
Questa modifica nella procedibilità dei reati ha conseguenze pratiche rilevanti. Da un lato, mira a ridurre il carico di lavoro dei tribunali, promuovendo l’utilizzo di strumenti deflattivi. Dall’altro, emerge la necessità di una maggiore tutela per le vittime, che devono ora partecipare attivamente al procedimento penale.
In questo contesto, è utile rivolgersi a un avvocato esperto per redigere correttamente la querela (con tutte le allegazioni necessarie) e soprattutto per seguire poi gli sviluppi del procedimento penale al fine di ottenere un risarcimento del danno.
- Estinzione dei reati procedibili a querela attraverso condotte riparatorie
Infatti, essendo ora un aspetto fondamentale dei reati procedibili a querela la possibilità di estinguere il reato tramite condotte riparatorie da parte dell’indagato e/o imputato, vi è un aumento delle richieste di risoluzione dei conflitti anche in modo extragiudiziale.
Gli indagati/imputati affinché il procedimento si estingua hanno tutto l’interesse di promuovere attivamente la riparazione del danno e la riconciliazione tra le parti, anche nei casi di furto aggravato.
- In conclusione
Alla luce della riforma, è consigliabile rivolgersi ad un professionista qualificato per ottenere una maggiore tutela legale. Salvo i casi particolari sopra menzionati, il reato di furto è procedibile a querela di parte. Ciò significa che, anche se le autorità (Polizia, Carabinieri ecc.) vengono a conoscenza di un reato, non possono procedere senza la querela della persona offesa.
La querela della persona offesa rappresenta una condizione di procedibilità necessaria con cui la vittima esprime la volontà di perseguire penalmente l’autore del reato. Redigere la querela con l’assistenza di un avvocato è opportuno per assicurarsi la completezza e correttezza del documento, garantendo così che il processo penale possa procedere successivamente senza intoppi.