La materia dei reati stradali è articolata, e chi viene coinvolto può andare incontro a conseguenze di non immediata percezione, è necessario quindi fare chiarezza e fornire al lettore una panoramica sull’argomento che aiuti all’iniziale orientamento, ricordando che ogni situazione necessita di uno studio approfondito e dell’assistenza legale di un avvocato penalista.
Ebbene, come noto, il codice della strada punisce chi si mette alla guida in stato di alterazione per aver assunto alcolici (articolo 186 Codice della Strada) o sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada).
La guida in stato di ebbrezza è punita in modo diverso a seconda del tasso alcolemico riscontrato al conducente, con tre soglie di punibilità, sanzionate in maniera crescente dall’art. 186 C.d.S.
La prima “fascia” non ha rilevanza penale e il conducente è punito unicamente con sanzioni amministrative.
a. Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro:
– sanzione amministrativa pecuniaria da € 543,00 a € 2.170,00;
– sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
La seconda “fascia”, invece, comporta l’apertura di un procedimento penale a carico del conducente.
b. Tasso alcolemico superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 grammi per litro:
– pena dell’ammenda da € 800,00 a € 3.200,00 e l’arresto fino a sei mesi;
– sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.
La terza “fascia” è quella dalle conseguenze amministrative e penali più rilevanti.
c. Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro:
– pena dell’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00 e l’arresto da sei mesi ad un anno;
– sospensione della patente di guida da uno a due anni;
– revoca della patente di guida in caso di recidiva nel biennio;
– confisca del veicolo in caso di condanna penale, salvo che esso appartenga a persona estranea al conducente.
Le sanzioni amministrative e penali sopra riportate sono aumentate se la violazione è commessa dai soggetti di cui all’art. 186 bis Codice della Strada, ovvero i minori di anni ventuno, i neopatentati e guidatori professionali.
Infatti, per queste categorie di guidatori il tasso alcolemico consentito è pari a zero e le sanzioni previste sono diverse e più gravi rispetto a quelle sopra illustrate.
Vi sono, inoltre, delle aggravanti specifiche che, qualora sussistenti, vanno ad inasprire notevolmente il trattamento sanzionatorio a carico del contravventore nel caso di:
– violazione commessa in orario notturno precisamente dalle ore 22:00 alle ore 07:00, ove l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà.
– incidente stradale: al conducente in stato di ebbrezza che provochi un incidente stradale, sarà applicato il raddoppiodelle sanzioni e disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che lo stesso appartenga a persona diversa dal conducente, e, nel caso in cui sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/1, la patente di guida verrà sempre revocata.
Come si vedrà in seguito, l’aver provocato un sinistro stradale non consentirà di poter adire ai lavori di pubblica utilità.
Quali sono le possibili strategie difensive?
Qualora al conducente venga contestato il reato di guida in stato di ebbrezza, l’avvocato verificherà se la contestazione mossa dagli Organi di Polizia sia avvenuta correttamente e nel rispetto dei diritti di difesa, e valuterà la strategia difensiva più opportuna da adottare nel caso specifico.
L’avvocato assisterà altresì il conducente, da subito, nei procedimenti giudiziali e amministrativi per ottenere la restituzione immediata anche in via provvisoria della patente di guida sospesa.
Nel caso in cui le modalità dell’accertamento da parte degli organi accertatori non fossero contestabili, o in ogni caso in cui l’avvocato ritenesse nell’interesse dell’assistito di non affrontare il processo dibattimentale, si potrà optare ove possibile alle modalità alternative di definizione del processo, come i lavori di pubblica utilità o la sospensione del processo per messa alla prova.
Anche la scelta fra i lavori di pubblica utilità e la sospensione del processo per messa alla prova sarà attentamente vagliata dall’avvocato sulla base di vari elementi, quali gli esiti dell’accertamento, il verificarsi o meno di un sinistro stradale e le esigenze concrete dell’assistito.
I lavori di pubblica utilità (art. 186 comma 9 bis Codice della Strada)
In caso di condanna, su istanza di parte la pena irrogata viene convertita nell’obbligo di effettuare lavori socialmente utili, non retribuiti da eseguirsi presso enti accreditati (Comuni, Enti sociali, ecc.).
I benefici dell’istituto sono:
- l’estinzione del reato a seguito dell’esito positivo dei lavori di pubblica utilità;
- il dimezzamento del periodo di sospensione della patente di guida;
- infine, nell’ipotesi di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, il conducente eviterà la confisca del veicolo di sua proprietà.
Tuttavia, a tale istituto si può ricorrere solo se non è contestata l’aggravante specifica di aver cagionato un incidente stradale per guida in stato di ebbrezza. In questo caso si potrà, invece, valutare assieme al proprio legale se richiedere la messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale.
La sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168 bis codice penale)
La richiesta va effettuata prima dell’apertura del dibattimento penale.
L’esito positivo dello svolgimento di lavori in regime di messa alla prova ha come effetto favorevole l’estinzione del reato, senza l’emissione di un provvedimento di condanna.
Sotto il profilo pratico si tratta dell’espletamento di attività lavorativa non retribuita, come nel caso dei lavori di pubblica utilità.
Dopo l’estinzione del reato a seguito dell’esito favorevole della messa alla prova, il giudice rimetterà al Prefetto per la determinazione della sospensione della patente di guida.
Infine, a differenza dei lavori di pubblica utilità, la messa alla prova può essere concessa in tutti i casi di guida in stato di ebbrezza di rilevanza penale e, quindi, anche nel caso di incidente stradale.