Il 28 aprile è la giornata dedicata al difensore d’ufficio.
La data del 28 aprile non è stata scelta a caso: sono trascorsi 46 anni da quando l’avvocato Fulvio Croce, allora presidente dell’ordine degli avvocati di Torino, venne assassinato proprio perché difensore di ufficio di alcuni imputati esponenti delle Brigate Rosse.L’avvocato Fulvio Croce è l’emblema dello spirito di servizio dell’avvocatura per la garanzia della difesa tecnica.
Il nostro sistema, infatti, prevede come requisito della regolarità del processo la presenza di una difesa tecnica: nel processo penale la presenza di un avvocato è obbligatoria, e ciò allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia.
- Chi è il difensore d’ufficio?
La difesa d’ufficio è riservata a chi, a prescindere dal reddito, non abbia nominato un proprio difensore di fiducia.
L’indagato e l’imputato devono necessariamente essere assistiti da un avvocato: l’autorità giudiziaria, e talvolta la polizia giudiziaria, designa un difensore d’ufficio al soggetto privo di un avvocato di fiducia.
L’avvocato d’ufficio è, quindi, il difensore non designato dall’assistito ma scelto in un elenco di avvocati predisposto dal Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, in occasione del compimento del primo atto che, nell’ambito di un procedimento penale, richiede la necessaria assistenza dell’indagato o dell’imputato da parte di un difensore.
L’autorità giudiziaria, pertanto, attribuisce automaticamente al soggetto un difensore d’ufficio laddove egli sia privo del legale di fiducia. La scelta dell’uno o dell’altro avvocato d’ufficio è affidata alla sorte e rispetta un criterio di rotazione automatico.
- La difesa di ufficio è una difesa di serie B?
La difesa d’ufficio, nell’impianto legislativo, è improntata alla competenza e alla effettività.
Il difensore d’ufficio ha le stesse facoltà e gli stessi poteri del difensore nominato espressamente dall’indagato o imputato.
Per essere iscritti nell’elenco dei difensori d’ufficio occorre possedere determinati requisiti professionali (partecipazione ad un corso biennale di formazione ed aggiornamento, iscrizione nell’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni continuativi ed esperienza in materia penale).
Il professionista iscritto all’elenco deve, peraltro, annualmente, presentare al Consiglio dell’Ordine di appartenenza la documentazione attestante l’esercizio continuativo di attività nel settore penale. In mancanza, il professionista sarà cancellato dall’elenco nazionale.
Una volta nominato, il difensore d’ufficio assume l’incarico ed assiste l’indagato o l’imputato sino alla definizione del procedimento ovvero sino alla nomina di altro difensore.
Naturalmente, ancorché intervenuta la nomina di un avvocato d’ufficio, l’indagato o l’imputato possono in qualunque momento nominare un difensore di fiducia.
- Chi paga il difensore di ufficio?
L’avvocato d’ufficio deve essere retribuito dal cliente.
L’art. 31 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, intitolato “Diritto alla retribuzione del difensore d’ufficio”, prevede che “fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l’attività del difensore di ufficio è in ogni caso retribuita”.
L’assistito, pertanto, è tenuto per legge a pagare il proprio avvocato d’ufficio al pari di un avvocato scelto di fiducia.
L’avvocato d’ufficio non è l’avvocato che difende il cliente in regime di gratuito patrocinio.
- Il Patrocinio a spese dello Stato in ambito penale (D.P.R. 115/2002)
Spesso si cade nell’errore di confondere la difesa d’ufficio con il gratuito patrocinio. In realtà si tratta di due istituti completamente differenti.
Il patrocinio a spese dello Stato è riservato a chi, invece, non ha reddito sufficiente per potersi permettere un difensore.
Tuttavia, non tutti gli avvocati possono difendere un soggetto ammesso al gratuito patrocinio, ma solo quelli iscritti in un apposito elenco. Si badi, l’elenco degli avvocati d’ufficio e l’elenco degli avvocati ammessi ad esercitare in gratuito patrocinio sono due albi diversi e distinti e non necessariamente uno stesso professionista è iscritto in entrambi.
Nel caso del gratuito patrocinio le spese legali sono a carico dello Stato e saranno poi rimborsate al legale.
- Limiti di reddito
Requisito indispensabile per poter beneficiare del gratuito patrocinio è che il soggetto disponga di un reddito non superiore a 12.838,01 euro come aggiornato nel 2023 (dal dm Giustizia 10 maggio 2023).
Ai fini del computo, il reddito considerato è quello imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione Irpef. Se l’interessato convive con il coniuge e/o con altri familiari il reddito considerato è quello risultante dalla somma dei redditi dell’intero nucleo familiare.
Per il patrocinio in ambito penale, ex art. 92 T.U., il limite reddituale è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
- L’ammissione al G.P. – indipendentemente dal reddito – per la vittima di gravi delitti contro la persona
In tema di gratuito patrocinio, l’art. 76 comma 4-ter del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che la vittima di gravi delitti contro la persona “può essere ammessa al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito” previsti dal medesimo decreto.
Sono ammessi al gratuito patrocinio, senza limiti reddituali, ad esempio, la persona offesa dal reato di: maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p., violenza sessuale ex artt. 609-bis, 609-quater, 609-octies c.p., atti persecutori c.d. stalking ex art. 612-bis c.p.
· L’istanza per fare richiesta del patrocinio a spese dello stato
Nell’ambito di un procedimento penale, non si può usufruire del G.P. se non viene presentata l’istanza alla cancelleria del magistrato innanzi al quale pende il procedimento e deve contenere:
- le generalità del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica tra cui il codice fiscale;
- la documentazione fiscale, ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione con specifica indicazione del reddito complessivo del nucleo familiare. Attenzione, il reddito risultante dal modello ISEE non è idoneo a rappresentare la situazione economica dell’istante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- l’impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza o dalla eventuale precedente comunicazione di variazione;
Le dichiarazioni false o incomplete, oltre all’omessa comunicazione delle variazioni di reddito, determinano la revoca del beneficio (in caso di già intervenuta ammissione) e sono punite con la pena della reclusione e con la multa, sempre che i redditi effettivi superino il limite di legge.